Accesso civico ’generalizzato’ concernente dati e documenti ulteriori

L'accesso civico generalizzato é esercitabile relativamente ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione.

Come esercitare il diritto
La richiesta va indirizzata all'ufficio che detiene i dati:

La richiesta deve essere redatta sul modulo predisposto in allegato e va presentata tramite una delle seguenti modalità:

- tramite posta elettronica all'indirizzo urp@comune.agratebrianza.mb.it
oppure
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comune.agratebrianza@pec.regione.lombardia.it unicamente per coloro che sono in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata
oppure
- tramite posta ordinaria spedendola all'Ufficio  Protocollo - Comune di Agrate Brianza - via San Paolo 24 - 20864 Agrate Brianza
oppure
- direttamente presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico - Comune di Agrate Brianza - Orari di apertura al pubblico

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo é gratuito salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Il procedimento
L'ufficio relazioni con il pubblico, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette tempestivamente al Responsabile del Settore, responsabile per materia che detiene i dati o documenti.

Richiesta di riesame
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni.

Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. 
A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti 10 giorni.

Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al TAR (art. 116 d.lgs 104/2010) o presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale.
Il ricorso va notificato anche all'amministrazione interessata. 
Il difensore civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.


ALLEGATI


Ultima modifica: 14/06/2023